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Decreto Ministeriale 15 luglio 1996, n.506 (G.U. n.228 del 28.9.1996)
Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n.188, recante "tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", e, in particolare l'art.6, comma 1, lettera a), il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale ceramico, siano emanate norme regolamentari di attuazione della predetta legge n.188/1990;

VISTO l'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52 (Comunitaria 1994);

VISTO l'art.17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n.400;

VISTA la proposta del Consiglio nazionale ceramico formulata nella seduta del 27 marzo 1996;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1994;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.123482 del 19 aprile 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1
Modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della produzione degli operatori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art.11 della legge 9 luglio 1990, n.188, volto ad accertare la permanenza di una costante conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione successivamente alla iscrizione al registro ed a verificare il regolare e legittimo uso del marchio, il Comitato di disciplinare ha facoltà di sentire la parte interessata, di richiedere ogni necessaria documentazione, di far eseguire perizie sui prodotti ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far esperire tutte le prove opportune e di procedere ad ogni accertamento ritenuto necessario.

2. L'azione di controllo può estendersi anche ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa, nonché all'interno dei locali di produzione e lavorazione alla presenza e con il consenso del titolare, al fine di verificare la conformità ai disciplinari di produzione.

3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei Comitati la facoltà di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai sensi della citata legge n.188/1990, non riportino sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette, confezioni o simili, indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni e le rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, riservandosi di attivare le eventuali azioni giudiziarie consentite ai sensi di legge.

4. Le decisioni del Comitato in ordine alle funzioni di controllo devono essere comunicate per iscritto agli interessati. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in sede di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, presso il Consiglio nazionale ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita istruttoria svolta dalla segreteria del Consiglio stesso.

Art. 2
Revoca dell'iscrizione ai registri dei produttori di ceramica

1. Qualora il Consiglio nazionale ceramico venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione degli organi preposti alla tenuta dei registri o dei Comitati di disciplinare di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7 della citata legge n.188/1990 o di terzi interessati, di ripetuti abusi dei marchi di cui all'art.1 della legge n.188/1990, pone l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Il Consiglio delibera a seguito di apposita istruttoria svolta dalla segreteria dell'organo stesso.

3. La delibera contenente la richiesta di revoca dell'iscrizione ai registri di cui all'art.3 della citata legge n.188/1990, da adottarsi con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, viene comunicata per iscritto entro trenta giorni a cura della segreteria del Consiglio, mediante raccomandata con avviso di ritorno, alla competente commissione provinciale per l'artigianato o camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che sono tenute ad adeguarvisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

  • Il testo dell'art.6, comma 1, lettera a), della legge 9 luglio 1990, n.188, è il seguente:
    «1. Entro sei mesi  dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
    a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale». 
  • Il testo dell'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52 «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.188» è pubblicato in Gazzetta Ufficiale - suppl. ord. n.34 del 10 febbraio 1996. Le modifiche concernenti il presente regolamento sono riportate nelle note successive. 
  • La legge n.400/1988 reca:
    «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
  • Il testo dell'art.17, comma 3, è il seguente:
    «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art.1: 

  • Il testo dell'art.11 della legge n.188/1990, è il seguente:
    «Art.11 (Controllo della produzione).
    1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'art.3.
    2. Il Comitato di disciplinare esercita il controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art.6, per le produzioni di ceramica artistica tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al controllo.
    3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquantamilioni.
    4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'art.3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art.6.
    5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i Comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici». 
  • Il D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Nota all'art.2: 

  • Il testo degli articoli 3 e 7 della legge n.188/1990, come modificati dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52, è il seguente:
    «Art.3 (Registri dei produttori di ceramica).
    1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica di qualità", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.
    2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.
    3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del Comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

3-bis.
Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta». 
 
«Art.7 (Comitati di disciplinare).
1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a), dell'art.4, è costituito un Comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il Comitato:
a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere  sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa; 
b) svolge i compiti di cui all'art.11; 
c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo. 
 
3. I Comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun Comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei Comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i Comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei Consorzi o Enti di cui agli artt. 9 e 10, ove esistenti.

7. Le decisioni del Comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'art.11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

7-bis. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito

Comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei Comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-bis dell'art. 3». 

Note dell'art. 3:

  • Per l'art. 3 della legge n.188/1990, si veda la nota all'art.2.



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