IL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, recante "tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità", come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge comunitaria 1994);
VISTO, in particolare, l'art.1, comma 1, della predetta legge n.188/1990 che attribuisce al Consiglio nazionale ceramico il compito di approvare il disciplinare tipo di produzione della ceramica artistica e tradizionale;
DELIBERA
Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale, di cui nella premessa, è approvato nel testo allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
Roma, 27 marzo 1996.
Il Segretario SCAMARDI' |
Il Presidente MENGOZZI |
ALLEGATO
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE
Art. 1 Diritto alla denominazione
1. La denominazione d'origine "Ceramica artistica e tradizionale", in base alla legge 9 luglio 1990, n.188 come modificata dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52, recante "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità" è riservata ai ceramisti iscritti nell'apposito registro di cui all'art.3 della legge medesima.
2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 Materie prime e fasi produttive
1. Le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, secondo le tipologie merceologiche indicate dall'art.2, comma 3, della legge n.188/1990 (porcellana, gres, terracotta comune, maiolica, terraglia), devono avere le proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
2. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.
Art. 3 Criteri di valutazione della produzione ceramica artistico tradizionale
1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.
Art. 4 Prodotti innovativi
1. Rientrano tra le ceramiche artistiche e tradizionali anche quelle produzioni contenenti forme e decori innovativi che possono essere considerati come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stilemi e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica.
Art. 5 Disciplinare di zona
I disciplinari di cui all'art.8, comma 1, della legge n.188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo. I disciplinari di cui all'art.8, comma 1, della legge n.188/1990 devono rispettare i criteri generali fissati nel presente disciplinare-tipo. |